1. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) approva il programma di attività;
c) nomina e revoca il direttore generale;
d) nomina e revoca il direttore artistico;
e) approva lo statuto e le sue modifiche;
f) definisce gli obiettivi di gestione economica e finanziaria;
g) nomina, su indicazione del direttore artistico, un eventuale direttore principale o musicale individuato tra i direttori d'orchestra di maggiore prestigio;
h) nomina e revoca i dirigenti della fondazione, su proposta del direttore generale;
i) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito ad altro organo dalla legge o dallo statuto.
2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano il direttore generale e il direttore artistico senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.